ACCORDO PREVEDI 2025 : nuova disciplina del contributo contrattuale al Fondo Prevedi per assunti dal 01.10.2025

30 Luglio 2025

In data 04.07.2025 è stato siglato da ANCE, le Associazioni Artigiane e i Sindacati del settore edile l’Accordo che definisce le nuove modalità di contribuzione contrattuale al Fondo Prevedi a partire dal 1° Ottobre 2025 ,integrato con Addendum del 15 Luglio 2025 che proroga i termini di decorrenza. Cosa prevede l’Accordo:

1. Contributo contrattuale e durata del contratto
Il contributo al Fondo Prevedi è dovuto solo per i rapporti di lavoro che superano i tre mesi.
Il calcolo della durata tiene in considerazione:
− Frazioni inferiori a 15 giorni: non si considerano.
− Frazioni uguali o superiori a 15 giorni: valgono come un mese intero.

2. Quando si versa il contributo
Il contributo va versato a partire dal quarto mese, includendo anche i tre mesi precedenti (retroattivamente).

3. Per contratti inferiori a tre mesi
Non si versa il contributo Prevedi.
Tuttavia:
− Per gli impiegati: l’azienda paga direttamente al lavoratore un importo lordo una tantum, in base alla tabella A (importi fissi mensili per livello).
− Per gli operai: si paga un importo calcolato sulle ore ordinarie effettivamente lavorate, secondo la tabella B (coefficienti orari per livello). Questo importo va versato mediante mut alla Cassa Edile, che lo eroga insieme alla GNF (gratifica natalizia e ferie).

4. Contratti di durata pari o inferiore a 3 mesi
Il punto 3 dell’accordo (importo sostitutivo) si applica anche ai contratti di durata minore o uguale a 3 mesi.

5. Eccezioni – lavoratori già aderenti a Prevedi
Se il lavoratore ha già versamenti aggiuntivi attivi a Prevedi (come TFR maturando o contributo aggiuntivo 1%), allora il contributo contrattuale è dovuto fin dal primo mese di assunzione.

6. Gestione posizioni inattive
Le Parti Sociali si impegnano a definire criteri per l’annullamento delle posizioni Prevedi senza contribuzione attiva da lungo tempo.

Al fine di garantire una corretta compilazione del MUT, verranno successivamente fornite le relative istruzioni operative.

Nell’Accordo del 4 luglio 2025 in allegato sono riportate:

TABELLE A – IMPIEGATI (industria e artigianato) valori mensili lordi da pagare alla fine del contratto, in busta paga;
TABELLE B – OPERAI (industria e artigianato) importo orario lordo, pagato dalla ditta alla Cassa Edile, che poi lo eroga all’operaio.
→L’importo va moltiplicato per le ore ordinarie realmente lavorate.
→Il totale viene arrotondato all’unità di euro e versato alla Cassa Edile, che poi paga il lavoratore (insieme alla liquidazione GNF).

Accordo 04.07.2025
Accordo 15.07.2025

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