Distacco Temporaneo

14 Settembre 2018

DISTACCO TEMPORANEO NEGLI STATI DELLA COMUNITA’ EUROPEA

 

Mobilità Internazionale CNCE visualizza tutte le informazioni pratiche operative sul distacco a favore di lavoratori e imprese

 

DISTACCO TEMPORANEO – Imprese italiane all’estero

Le imprese italiane che distaccano manodopera all’estero devono adeguarsi alla normativa in vigore nello stato estero.
Le convenzioni bilaterali sottoscritte dalla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) con

  • BUAK – Cassa Edile Austriaca
  • UFC – Cassa Edile Francese
  • SOKA-BAU – Cassa Edile Germanica
  • CESM – Cassa Edile Sammarinese

consentono il reciproco riconoscimento dei versamenti effettuati dai datori di lavoro alle Casse Edili di provenienza in caso di distacco di lavoratori.

Pertanto nel caso in cui l’impresa provveda ad aprire un cantiere in Austria, Francia, Germania o San Marino, la stessa potrà mantenere il diritto ad effettuare i versamenti contributivi presso la propria Cassa Edile, purché, prima dell’inizio dei lavori, venga compilata ed inviata Cassa Edile l’allegata documentazione (per la parte spettante). Sarà poi cura della Cassa Edile inoltrarla alla CNCE; quest’ultima provvederà poi ad inviarla alla Cassa Edile dello Stato estero competente per territorio.

Germania – Modulistica Apertura Cantiere
Apertura Cantiere Germania
Elenco Lavoratori distaccati in Germania
Convenzione Germania

Francia – Modulistica Apertura Cantiere
Apertura Cantiere Francia
Elenco Lavoratori distaccati in Francia
Convenzione Francia

Austria – Modulistica Apertura Cantiere
Apertura Cantiere Austria
Elenco Lavoratori distaccati in Austria
Convenzione Austria

San Marino – Modulistica Apertura Cantiere
Apertura Cantiere San Marino
Elenco Lavoratori distaccati in San Marino
Convenzione San Marino

 

DISTACCO TEMPORANEO – Imprese straniere in Italia
Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile

Nell’ipotesi di distacco temporaneo di manodopera nell’ambito della Comunità Europea, il principio di territorialità può essere derogato per un massimo di 24 mesi: in questo caso i lavoratori distaccati possono restare iscritti agli Enti Previdenziali del Paese di provenienza (permanenza del regime assicurativo del Paese di origine).

Sussiste, però, l‘obbligo di iscrizione alla Cassa Edile italiana competente per territorio (cioè la Cassa Edile della provincia dove si svolgono i lavori), con l’eccezione delle imprese provenienti da Stati europei convenzionati con la CNCE (attualmente sono Austria, Francia, Germania, San Marino).

Richiesta esonero imprese tedesche che distaccano personale in Italia

Richiesta esonero imprese francesi che distaccano personale in Italia

Richiesta esonero imprese austriache che distaccano personale in Italia

Dietro richiesta dell’impresa o del lavoratore, in caso di distacco temporaneo le autorità previdenziali estere rilasciano il formulario A1 – certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale (Circolare INPS 99 del 21 luglio 2010).
Se la Cassa Edile riscontrerà eventuali anomalie, le segnalerà alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL).
La normativa di riferimento è il PROTOCOLLO D’INTESA DEL 09/04/2013 .

Parità di trattamento

Al fine di garantire standard di tutela “uguali o analoghi” sull’intero territorio nazionale ed evitare fenomeni di dumping sociale, il D.Lgs. n. 72/2000 (art.3, comma 1) stabilisce che l’impresa straniera deve garantire ai suoi dipendenti distaccati le medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori italiani.

I livelli minimi che garantiscono la parità di trattamento riguardano:

– tariffe minime salariali (tutte le erogazioni patrimoniali come previsto da circolare del Ministero n. 33/2010),

– i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo,

– la durata delle ferie annuali,

– salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (applicazione integrale della normativa: richiesta POS, PSC, visite mediche, corsi di formazione, consegna DPI),

– maternità,

– cessione temporanea di lavoratori,

– non discriminazione tra uomo e donna.

Per i lavoratori distaccati, l’impresa estera applicherà le disposizioni vigenti nel paese di origine, dove continuerà a versare i relativi trattamenti contributivi, tenendo però presente che l’imponibile previdenziale e assistenziale dovrà essere calcolato sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori italiani.

In Italia le tariffe minime salariali sono quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

Per garantire un trattamento equo, oltre alle tariffe minime vanno considerate anche le altre voci retributive previste dal contratto.

Comunicazione CNCE n.169 del 12/02/2001

 

DISTACCO LAVORATORI – Indicazione nel Mut

Comunicazione CNCE n.832 del 15/12/2022

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