• 17 April 2024, 5:45 am

    Avviso

    Si informano i gentili utenti che il giorno 26 Aprile 2024 gli uffici resteranno chiusi al […]

  • 15 April 2024, 2:31 pm

    Approvazione degli Standard Formativi per Lavori in Quota e Demolizioni: Novità dalla DGR n. 295

    La DGR n. 295 del 03 aprile 2024 ha approvato nuovi standard formativi per i lavori in quota, l'installazione di linee vita e le demolizioni. La normativa introduce tre corsi specifici volti a migliorare la sicurezza e la professionalità nel settore, assicurando una formazione adeguata agli addetti.

  • 26 March 2024, 8:54 am

    SANEDIL – BORSE DI STUDIO 2024

    Per l’anno 2024, il Fondo SANEDIL ha indetto un bando che prevede l’assegnazione di 36 borse […]

  • 22 March 2024, 8:48 am

    Erogazione Premio A.P.E. 2024

    Si informa che il pagamento dell’Anzianità Professionale Edile 2024 (A.P.E.) è stato eseguito, in favore dei […]

  • 21 March 2024, 11:28 am

    APRILE 2024 CORSO PER POSATORE DI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

    E’ NOSTRA INTENZIONE AVVIARE IL CORSO PER POSATORE DI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO NEL PROSSIMO MESE DI APRILE. LE IMPRESE INTERESSATE DOVRANNO FAR PERVENIRE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A INFO@TESEF.IT  ENTRO E NON OLTRE IL 5 APRILE P.V., UTILIZZANDO IL MODELLO ALLEGATO.

  • 8 March 2024, 4:24 pm

    Donne in Edilizia

    Abbattiamo lo stereotipo che l'edilizia è solo per gli uomini! Francesca ci racconta la sua esperienza dalla fine della scuola ad oggi.

  • 8 March 2024, 10:52 am

    CCNL PMI – Variazione Contributi dal 1° Marzo 2024

    A seguito degli Accordi CCNL Confapi Aniem del 29 febbraio 2024, informiamo di aver aggiornato la […]

  • 6 March 2024, 8:40 am

    CCNL Confapi Aniem – Accordi del 29 febbraio 2024

    Esponiamo la Comunicazione CNCE n.869 del 05 Marzo 2024 dove sono riportati gli Accordi CCNL Confapi […]

  • 5 March 2024, 8:40 am

    Certificazione Unica 2024

    Si informano i Sig. Lavoratori che nell’area riservata SICEWEB del sito è possibile scaricare la Certificazione […]

  • 21 February 2024, 9:18 am

    AGGIORNA IL TUO ATTESTATO!

    Il T.E.S.e F. intende organizzare a breve, un corso di aggiornamento di 40 ore per COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA e per RSPP.

  • 8 February 2024, 9:33 am

    LAVORARE NON E’ MORIRE

    Profondo interesse e coinvolgimento emotivo tra gli alunni dell’Istituto IPSIA “S. Pertini” di Terni, presenti all’aula Secci per parlare di sicurezza.

  • 6 February 2024, 4:43 pm

    Circolare sopralluoghi in cantiere

    Il T.E.S.E.F. di Terni offre sopralluoghi gratuiti nei cantieri edili per supportare le imprese nella conformità alle normative di sicurezza sul lavoro. Questo servizio di consulenza mira a intensificare la prevenzione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza, garantendo ambienti di lavoro sicuri e regolamentati.

Contribuzione a Prevedi durante la cassa integrazione guadagni [Covid19]

14 Maggio 2020

Comunicazione da Fondo Prevedi (www.prevedi.it) del 14/05/2020

Facendo seguito ai numerosi quesiti pervenuti sul tema in oggetto e in esito a specifico approfondimento sottoposto a verifica delle Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato, riportiamo le seguenti indicazioni in merito:

1) Contribuzione contrattuale

Il vademecum sul calcolo del contributo contrattuale approvato dalle suddette Parti Sociali il 20 febbraio 2015 stabilisce che il contributo contrattuale “deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, con esclusivo riferimento alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc.”. Per gli impiegati, inoltre, stabilisce che il contributo contrattuale “dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario … Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia, cassa integrazione e aspettativa non retribuita”.

Durante il periodo di cassa integrazione, quindi, il contributo contrattuale è sospeso.

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2) Contribuzione di fonte TFR

L’art. 2120 comma 3 del codice civile stabilisce che “in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale”, la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è quella “a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”.

Ne deriva che, durante l’applicazione della Cassa Integrazione Guadagni, il TFR matura per intero e quindi, se destinato alla previdenza complementare, deve essere versato al Fondo Pensione nella misura a suo tempo scelta dal lavoratore.

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3) Contribuzione percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e a carico dell’azienda

L’art. 8 dello Statuto del Fondo stabilisce che:

comma 12. “In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico dell’azienda effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro”.

comma 13. “In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al fondo a carico dell’azienda è sospesa ma i lavoratori iscritti possono proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione”.

L’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 252/05, inoltre, stabilisce che la contribuzione al Fondo, ove prevista in forma percentuale, venga determinata sulla retribuzione assunta per il calcolo del TFR.

Dal combinato disposto dell’art. 8 del D.Lgs. 252/05 e dell’art. 8 dello Statuto di Prevedi si desume che il contributo percentuale a Prevedi di fonte diversa dal TFR, durante il periodo di CIG, si calcola sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR ridotta in misura corrispondente alla retribuzione a carico dell’azienda corrisposta al lavoratore: quindi, se quest’ultima è pari all’x% della retribuzione contrattuale ordinaria, la contribuzione a Prevedi a carico azienda e a carico lavoratore sarà calcolata sull’x% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

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